La domanda che si fanno molti pensionati del settore pubblico è se il TFS, ovvero l’indennità di fine servizio, possa essere soggetta a pignoramento in caso di procedura esecutiva.
Anni fa esistevano norme che limitavano questa possibilità di aggredire il TFS, definendolo non pignorabile secondo l’articolo 21 del DPR 1032/1973 salvo in caso di risarcimento del danno causato dal dipendente all’amministrazione pubblica. Questa norma è però successivamente stata dichiarata costituzionalmente illegittima secondo la Corte Costituzionale con le sentenze n.99 del 1993 e n.225 del 1997.
Se la prima sentenza ha dichiarato pignorabile il TFS degli ex lavoratori del settore pubblico, la seconda sentenza ha sancito la sequestrabilità o la pignorabilità delle indennità di fine rapporto di lavoro, anche per i crediti da danno erariale, senza osservare i limiti stabiliti dall’art. 545, quarto comma, del codice di procedura civile.
Dunque anche per i dipendenti pubblici l’indennità di fine servizio è pignorabile, nei limiti di un quinto del suo importo per la soddisfazione dei crediti vantati dal terzo creditore.
È inoltre irrilevante se le quote del TFS siano trattenute presso l’azienda o che siano versate al Fondo di Tesoreria dello Stato presso l’Inps, oppure che siano state conferite in un fondo di previdenza complementare ai sensi del Dlgs 252/2005. Pertanto le quote possono essere aggredite dal terzo creditore una volta che il lavoratore, cessato il rapporto di lavoro, ne maturi il relativo importo.